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Lo Statuto

Articolo 1 - Denominazione e Sede

La "ANPROF – Associazione Nazionale Professionisti" è un'associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi dell'art. 36 c.c., con sede in Via Divisione Folgore, 7 36100 Vicenza (VI), ma può costituire sedi secondarie sia in Italia che all’estero.

Tale associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce secondo i principi e nei limiti dell’ordinamento giuridico.

 

Articolo 2 - Scopo

La "ANPROF – Associazione Nazionale Professionisti "  è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

La "ANPROF – Associazione Nazionale Professionisti " si prefigge di promuovere e perseguire i seguenti scopi:

  1. Rappresentare, tutelare e promuovere le necessità giuridiche, tecniche, economiche, commerciali, professionali e sindacali dei professionisti operanti in qualsiasi settore, sia dipendenti pubblici sia di aziende private, nelle opportune sedi istituzionali;

  2. Essere rappresentativa degli iscritti valorizzando l’immagine e le funzioni professionali degli stessi;

  3. Favorire e coordinare iniziative in ambito culturale, professionale e tecnico anche al fine di promuovere lo scambio di esperienze;

  4. Adoperarsi per una presenza attiva dell’Associazione nelle sedi di formulazione delle proposte legislative anche quale parte civile;

  5. Sviluppare e mantenere rapporti con altre Associazioni o Organizzazioni o Sindacati o Enti, locali, provinciali, regionali, nazionali, europei ed internazionali finalizzati anche all’erogazione di servizi ai Soci e favorendo, in ogni caso, rapporti di collaborazione e sinergia tra le parti;

  6. Contribuire all’arricchimento culturale, professionale e sindacale, degli iscritti mediante convegni, conferenze, corsi di aggiornamento e borse di studio, anche attingendo a risorse pubbliche, ed eventualmente attraverso la pubblicazione di libri, periodici e bollettini (con esclusione dei quotidiani);

  7. Favorire la formazione permanente e la riqualificazione professionale degli iscritti, dei loro dipendenti e dei loro assistiti anche allo scopo di giungere ad un’ottimale gestione delle risorse umane come fattore strategico di sviluppo;

  8. Strutturare adeguati sistemi di controllo di performance dei propri iscritti al fine di mantenere elevato il livello di professionalità dei professionisti nel rispetto del codice etico e di condotta dell’associazione professionale a cui essi appartengono.

     

Articolo 3 - Risorse Economiche

L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) Quote di iscrizione e da quelle annuali di associazione;

b) Contributi degli aderenti e dei privati;

c) Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;

d) Donazioni e lasciti testamentari;

e) Entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1 GENNAIO e termine il 31 DICEMBRE di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di MARZO.

 

Articolo 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Fondatori, i firmatari dell’atto costitutivo che versano regolarmente la quota associativa annuale;

b) Ordinari, gli associati che chiedono di aderire all’associazione condividendone gli scopi istituzionali ed in regola con il versamento della quota associativa annuale ordinaria;

c) Sostenitori, gli associati che chiedono di aderire all’associazione e che anche attraverso il versamento volontario di una quota associativa annuale superiore favoriscono lo sviluppo delle attività istituzionali;

L'appartenenza all'Associazione viene comprovata dalla tessera sociale rilasciata all'atto dell'iscrizione.

Per tutti i soci, essa andrà convalidata annualmente.

 

 

Articolo 5 - Criteri Di Ammissione Ed Esclusione Dei Soci

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 2(due) mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

a) Mancato versamento della quota associativa per 1(uno) anno;

b) Comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

c) Persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.

 

Articolo 6 - Doveri E Diritti Degli Associati

I soci sono obbligati:

a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

c) A versare la quota associativa.

I soci hanno diritto:

a) A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) A partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c) Ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

 

Articolo 7 - Sanzioni Disciplinari

Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno al buon nome dell'Associazione ovvero manca ai suoi doveri è passibile di:

a) Richiamo scritto da parte del Presidente;

b) Sospensione da uno a tre mesi;

c) Radiazione.

Contro il provvedimento disciplinare di radiazione è ammesso ricorso ad un giurì d'onore di tre membri, che verrà all'uopo nominato dalla prima Assemblea successiva, all'emanazione del provvedimento.

 

Articolo 8 - Organi Dell’associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei probiviri (facoltativo);

e) il Collegio dei revisori dei conti (facoltativo);

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

 

Articolo 9 - Assemblea Dei Soci

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 5(cinque) deleghe.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

a) Approva il bilancio consuntivo;

b) Nomina tutti i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei probiviri e ne determina i compensi;

c) Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) Delibera l’esclusione dei soci;

e) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o il Collegio dei revisori o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria, invece, delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15(quindici) giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

 

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore 3 e non superiore a 7 nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3(tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

a) Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b) Predisporre il bilancio consuntivo;

c) Nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;

e) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.  In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Articolo 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

 

Articolo 13 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri nominati dall’Assemblea dei Soci tra i soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell’Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli Organi dell’Assemblea, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato direttivo o all’Assemblea.

Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli Organi dell’Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

 

Articolo 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

 

Articolo 16 - Norma finale - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

 

 

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